Sez. 3, Sentenza n. 4960 del 25/09/1979 (Rv. 401615 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RICHIESTA DI RIGETTO DELL'APPELLO FORMULATA DALLA PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IMPLICITA DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE IN PRECEDENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RICHIESTA DI RIGETTO DELL'APPELLO FORMULATA DALLA PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IMPLICITA DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE IN PRECEDENZA.*
La richiesta di rigetto dell'appello, formulata dalla parte rimasta vittoriosa in primo grado, comporta, implicitamente, la riproposizione delle istanze istruttorie in precedenza avanzate dalla parte medesima a sostegno delle proprie tesi, con il conseguente Obbligo per il giudice di secondo grado di valutarle, prima dello eventuale accoglimento del gravame, tenuto conto che a dette istanze non e estensibile la norma dell'art 346 cod proc civ, la quale prevede la decadenza solo dalle domande e dalle eccezioni non accolte dalla sentenza gravata, per effetto di mancata espressa riproposizione in appello. (Conf 2817/78, mass n 392241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)