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Sez. 2, Sentenza n. 2817 del 05/06/1978 (Rv. 392241 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART 346 COD PROC CIV - ESTENSIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392241-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART 346 COD PROC CIV - ESTENSIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE.*

Il disposto dell'art 346 cod proc civ riguarda le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, le quali se non riproposte espressamente in appello si intendono rinunciate, ma non concerne le istanze istruttorie, che debbono considerarsi implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande e delle eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate. (Conf 4025/76, mass n 382686).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)