Sez. 3, Sentenza n. 927 del 30/03/1971 (Rv. 350846 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RIFIUTO DI TRANSAZIONE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO PER IL DANNO NON COPERTO DALLA GARANZIA - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RIFIUTO DI TRANSAZIONE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO PER IL DANNO NON COPERTO DALLA GARANZIA - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
La condotta dell'assicuratore della responsabilita civile, che apporti pregiudizio alle ragioni dell'assicurato, facendo ricadere su di lui, a seguito del rifiuto di una ragionevole e vantaggiosa transazione, un piu gravoso risarcimento per la parte non coperta dalla Assicurazione, deve essere valutata sino al limite della colpa lieve, considerandosi, da una parte, l'Obbligo dell'assicuratore di evitare che l'eccessiva cura del suo interesse ridondi a pregiudizio dell'assicurato e, dall'altra, la difficolta che puo presentare la previsione dell'esito della lite.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)