Sez. 1, Sentenza n. 4041 del 11/05/1990 (Rv. 467063 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - COLPA LIEVE DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE DELL'INDENNIZZABILITÀ DEL SINISTRO - CLAUSOLA RELATIVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - COLPA LIEVE DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE DELL'INDENNIZZABILITÀ DEL SINISTRO - CLAUSOLA RELATIVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*
In materia di Assicurazione, nella quale secondo la legge non è indennizzabile il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave dell'assicurato (art. 1900 cod. civ.), una clausola contrattuale che escluda l'indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell'assicurato - in cui rientra pure l'inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia - assume valore limitativo della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.. (V 3890/88, mass n 459082; (V 7524/87, mass n 455466; (V 927/71, mass n 350846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)