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Sez. L, Sentenza n. 1416 del 12/03/1981 (Rv. 412057 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - CONTRATTI DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO DI DURATA - ELEVAZIONE DA SEI A QUINDICI ANNI EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE ANCHE STIPULATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - APPLICABILITA - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO IN MANCANZA DI DISDETTA - OPERATIVITA PER UN EGUALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1981-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412057-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - CONTRATTI DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO DI DURATA - ELEVAZIONE DA SEI A QUINDICI ANNI EX ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE ANCHE STIPULATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - APPLICABILITA - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO IN MANCANZA DI DISDETTA - OPERATIVITA PER UN EGUALE PERIODO.*

L'art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici) si e limitato ad elevare il periodo di durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto regolati dalla legge 22 luglio 1966 n 606 - portando a quindici anni il periodo di sei anni gia previsto dal primo comma dell'art 1 di tale legge - e a statuire che la disciplina dettata da questa stessa norma si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n 11 del 1971 anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n 606 del 1966, abrogando, quindi, il primo comma dell'art 5 di detta legge. Ne consegue che, avendo l'art 17 della legge n 11 del 1971 lasciato in vita il meccanismo della rinnovazione tacita del contratto in Mancanza di disdetta previsto dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dello art 1 della legge n 606 del 1966, il contratto quindicennale di affitto a conduttore non coltivatore, ove non disdettato nei termini e nei modi previsti dalle Disposizioni citate, e prorogato di diritto per un eguale periodo.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)