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Sez. 3, Sentenza n. 4980 del 06/10/1984 (Rv. 436838 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - CONTRATTO QUINDICENNALE D'AFFITTO DI FONDO RUSTICO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - RINNOVAZIONE "EX LEGE" PER UN UGUALE PERIODO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436838-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - CONTRATTO QUINDICENNALE D'AFFITTO DI FONDO RUSTICO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - RINNOVAZIONE "EX LEGE" PER UN UGUALE PERIODO - CONDIZIONI.*

Il contratto quindicennale di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore si rinnova "ex lege" per un uguale periodo, qualora non sia stato disdettato nei termini e nei modi previsti dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 606 e (non abrogato dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), dato che tale norma, la quale deroga alle Disposizioni generali dettate dall'art. 1596 cod. civ. in tema di cessazione del rapporto locativo, si riferisce anche all'affitto a tempo determinato, e non soltanto a quello a tempo indeterminato. (V 1416/81, mass n 412057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)