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Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 17/02/1990 (Rv. 465386 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 606 DEL 1966 - ELEVAZIONE A QUINDICI ANNI DEL PERIODO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - MECCANISMO DELLA RINNOVAZIONE TACITA EX LEGGE N. 606 CIT. - PERSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465386-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 606 DEL 1966 - ELEVAZIONE A QUINDICI ANNI DEL PERIODO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - MECCANISMO DELLA RINNOVAZIONE TACITA EX LEGGE N. 606 CIT. - PERSISTENZA - CONSEGUENZA.*

In tema di contratti agrari, l'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 nell'elevare a quindici anni il periodo di durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto regolati dalla legge 22 luglio 1966 n. 606, già previsto in sei anni dal primo comma dell'art. 1 di tale legge, e nello statuire che la disciplina dettata da questa stessa norma si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 606 del 1966, ha lasciato in vita il meccanismo della rinnovazione tacita del contratto in Mancanza di disdetta previsto dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge n. 606 del 1966, con la conseguenza che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore, ove non disdettato nei termini e nei modi previsti dalle Disposizioni citate, è prorogato di diritto per un uguale periodo. (V 4980/84, mass n 436838; (V 1416/81, mass n 412057).*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)