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Sez. L, Sentenza n. 3729 del 11/08/1977 (Rv. 387395 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA PER I GIUDIZI DINANZI AL PRETORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387395-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA PER I GIUDIZI DINANZI AL PRETORE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 82, comma terzo, cod proc civ, soltanto nei giudizi pendenti davanti ai tribunali ed alle corti di appello e richiesto, per la rappresentanza della parte, l'ufficio di un procuratore legalmente esercente, e quindi iscritto nell'albo locale, mentre per le cause pendenti davanti ai pretori, lo stesso articolo, disponendo al comma secondo che le parti possono stare in giudizio col ministero e con l'assistenza di un difensore, consente all'avvocato di unificare in detti giudizi le funzioni di rappresentanza e di difesa: pertanto solo nei giudizi davanti ai giudici collegiali di merito il difensore deve essere necessariamente iscritto nell'albo della Corte d'appello in cui ha Sede il giudice adito, mentre nei giudizi davanti ai pretori il difensore, iscritto negli albi professionali degli avvocati, puo esercitare senza alcun limite territoriale la rappresentanza processuale della parte. (Conf 916/71, mass n 350823).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)