Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 27/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166504 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
La perizia psichiatrica può essere disposta nel dibattimento solo se sussistano gravi e fondati indizi, che rendono necessaria la indagine sullo stato di mente dell'imputato, e cioè quando attraverso un rigoroso esame delle accertate manifestazioni esteriori del soggetto, il giudice si persuada che questi abbia agito per malattia, in tale stato mentale da porre seri dubbi sulla sua imputabilità e sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere. (V mass n 152326; (V mass n 139839; (V mass n 138985; (V mass n 137864).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)