Sez. 2, Sentenza n. 17992 del 07/09/2004 (Rv. 576828 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - termine per la proposizione di nuove domande e per la richiesta di ammissione di nuove prove - prima udienza - proposizione successiva - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Il rito davanti al giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova, non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)