Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 31/05/1990 (Rv. 467500 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DI DECADENZA PER MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE O PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTI - REVOCABILITÀ - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DI DECADENZA PER MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE O PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTI - REVOCABILITÀ - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO.*
Spetta esclusivamente al giudice del merito in base al disposto degli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. Att. Cod. proc. civ. valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di Cassazione accertare se l'Esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Conf 2745/79, mass n 399058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)