Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 10/06/1994 (Rv. 487015 - 01)
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Danno biologico - "Tertium genus" - Configurabilità risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. - Presupposto - Domanda di liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - Necessità - Indicazione espressa di altre voci di danno - Idoneità - Esclusione.
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)
Il danno biologico, inteso come menomazione della integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno, è risarcibile ex art. 2043 cod. civ. ma, costituendo un "tertium genus", deve essere quanto meno richiesto con una domanda di liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, senza che possa essere riconosciuto nel caso in cui il danneggiato indichi espressamente le voci di danno che intende ottenere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)