Sez. 3, Sentenza n. 9828 del 18/09/1995 (Rv. 494056 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione equitativa - Parametri di riferimento - Criterio ex art. 4, terzo comma, D.L. n. 857 del 1976 - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Poiché il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulla capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la sua determinazione, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del valore umano perduto, attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa di parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone. Conseguentemente è inidoneo alla determinazione del danno alla salute il criterio indicato dall'art. 4, comma terzo, D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, che si riferisce alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, estraneo all'assenza del danno medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)