Sez. 3, Sentenza n. 3119 del 17/03/1995 (Rv. 491249 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Sua ontologica diversità dal danno connesso alla diminuita capacità di lavoro e di guadagno - Autonoma liquidazione - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, è ontologicamente diverso da quello connesso alla diminuita capacità lavorativa e di guadagno delle persone e deve essere, pertanto, risarcito autonomamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)