Sez. L, Sentenza n. 8216 del 27/07/1995 (Rv. 493455 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - Danno biologico - Comprensività - Esclusione sulla base di riferimento a nozioni restrittive di danno patrimoniale e danno non patrimoniale - Illegittimità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Di norma la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali comprende anche la domanda di risarcimento del danno biologico, sia perché in termini strettamente logici tale formulazione della domanda è assolutamente esaustiva, sia perché la varietà degli orientamenti interpretativi - anche in sede di giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 184 del 1986 e 372 del 1994) e della Corte di cassazione - circa la natura giuridica del danno biologico non consente di attribuire univocamente all'espressione "patrimoniali e non patrimoniali" la valenza limitativa di un riferimento a danni strettamente patrimoniali o strettamente morali. Nè analogo significato limitativo può essere attribuito ad una allegazione, sul piano della quantificazione, di danni patrimoniali determinati in base alla percentuale di invalidità e al livello del reddito, perché simile quantificazione è idonea a ricomprendere il danno biologico correlato alla riduzione dell'attitudine al lavoro (mentre anche la voce relativa al danno non patrimoniale può includere parte del danno biologico) e, inoltre, è probabilmente espressione di una mera richiesta di liquidazione equitativa, mancando il riferimento ad un'effettiva perdita di guadagno. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la sentenza impugnata carente di motivazione in ordine all'interpretazione della domanda, essendo la stessa pervenuta a conclusioni restrittive sul punto in questione senza indicarne le ragioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)