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Sez. L, Sentenza n. 7089 del 29/05/2000 (Rv. 537012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per il periodo successivo alla privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri - Sanzione ex art. 1, comma quinto, legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In caso di impiego di mano d'opera negli appalti concessi dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per il periodo successivo al 5 febbraio 1988 (data di introduzione del regime privatistico dei rapporti di lavoro dei ferrovieri) in seguito alla successione all'azienda autonoma dello Stato prima dell'ente pubblico economico Ferrovie dello Stato e, quindi, della S.p.A. Ferrovie dello Stato, non potendo considerarsi più in vigore il d.P.R. n. 1192 del 1961 (che prevedeva un'apposita disciplina in favore dei dipendenti delle imprese appaltatrici "de quibus") è divenuto operante l'art. 1, comma quinto, della legge n. 1369 del 1960 (secondo cui l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro) per quei casi in cui i lavoratori risultassero formalmente dipendenti di imprese appaltatrici di mere prestazioni di lavoro rendendo, però, effettivamente la loro attività direttamente a vantaggio della Ferrovie.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., DPR 22/11/1961 num. 1192 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)