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Sez. 4, Sentenza n. 4103 del 06/12/2012 Ud. (dep. 25/01/2013) Rv. 255078 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255078-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in presenza del rinvenimento di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente diverso rispetto a quello già scoperto nel corso della medesima perquisizione - "medio tempore" interrotta per ragioni di forza maggiore - e detenuto dall'imputato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo riferite al quantitativo già precedentemente trovato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)