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Sez. L, Sentenza n. 6514 del 19/12/1985 (Rv. 443593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ONERE DEL LAVORATORE DI COMUNICARE L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - RILEVANZA - LICENZIAMENTO O MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A COMPORTAMENTO, RIVELATORE DI MUTUO CONSENSO, SUCCESSIVO AD UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINI ESAURITASI CON L'ELEZIONE DEL LAVORATORE A MEMBRO DEL PARLAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ONERE DEL LAVORATORE DI COMUNICARE L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - RILEVANZA - LICENZIAMENTO O MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A COMPORTAMENTO, RIVELATORE DI MUTUO CONSENSO, SUCCESSIVO AD UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINI ESAURITASI CON L'ELEZIONE DEL LAVORATORE A MEMBRO DEL PARLAMENTO.*

La scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro in violazione delle prescrizioni contenute nella legge n. 230 del 1962 non può essere equiparata al licenziamento e quindi non sussiste per il lavoratore l'Onere di comunicare al datore di lavoro l'impugnativa di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 nel termine di decadenza di sessanta giorni; pur tuttavia è rilevante sotto tale profilo il comportamento delle parti che, ove si concreti nella espressa manifestazione del datore di lavoro di esonerare il lavoratore da qualsiasi prestazione, configura un licenziamento che resta soggetto alla detta impugnativa, mentre, se caratterizzato da un completo disinteresse di entrambe le parti per la prosecuzione del rapporto, può avere anche il valore di scioglimento dello stesso per mutuo consenso. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto legittima tale valutazione in un'ipotesi di successione di contratti a termine, esauritasi - con comportamento rivelatore del mutuo consenso - per effetto dell'elezione del lavoratore a membro del Parlamento). (V 150/83, mass n 424966; (V 3642/81, mass n 414265; (V 1017/79, mass n 397213).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)