Sez. L, Sentenza n. 150 del 10/01/1983 (Rv. 424966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - CONSEGUENZE - TRASFORMAZIONE DEI VARI CONTRATTI A TERMINE IN UNICO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - VOLONTÀ DI ESONERARE IL DIPENDENTE DALLE FUTURE PRESTAZIONI ALLA SCADENZA DELL'ULTIMO TERMINE PREVISTO - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - CONSEGUENZE - TRASFORMAZIONE DEI VARI CONTRATTI A TERMINE IN UNICO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - VOLONTÀ DI ESONERARE IL DIPENDENTE DALLE FUTURE PRESTAZIONI ALLA SCADENZA DELL'ULTIMO TERMINE PREVISTO - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ.*
Nel meccanismo della legge 18 aprile 1962 n. 230 non è prevista alcuna nullità del contratto di lavoro a tempo determinato, ma è posta solo una presunzione generale di stipulazione a tempo indeterminato, con salvezza di legittime ipotesi di contratti a termine, stabilendosi che, al di fuori di dette ipotesi, la clausola (e non il contratto) è priva di effetti giuridici ed il contratto contenente il termine si considera stipulato a tempo indeterminato. Una volta riscontrata così l'avvenuta trasformazione, per legge, dei vari contratti a termine in unico contratto di lavoro a tempo indeterminato ed una volta constatato che, alla scadenza di quello che in pratica era stato l'ultimo contratto a tempo determinato, il datore di lavoro abbia chiaramente manifestata la sua volontà di esonerare il dipendente da ogni ulteriore, futura prestazione e collaborazione, detta manifestazione va qualificata come intimazione di licenziamento, determinante la cessazione dell'ininterrotto e continuo rapporto derivato da tutti i contratti in precedenza conclusi, e tale licenziamento deve essere impugnato, sotto pena di decadenza, nel termine fissato dall'art. 6 della legge 17 luglio 1966 n. 604. (Conf 3642/81, mass n 414265; (Conf 1017/79, mass n 397213).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)