Sez. L, Sentenza n. 3642 del 05/06/1981 (Rv. 414265 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SERIE SUCCESSIVA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITA - PREVISIONE DEL TERMINE CONTENUTA NELL'ULTIMO CONTRATTO - FUNZIONE DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SERIE SUCCESSIVA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITA - PREVISIONE DEL TERMINE CONTENUTA NELL'ULTIMO CONTRATTO - FUNZIONE DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
L'illegittimita delle clausole relative al termine, in quanto elusive delle norme di cui alla legge 18 aprile 1962 n 230, comporta che la serie successiva dei contratti a tempo determinato debba essere qualificata come unico rapporto a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, con l'ulteriore conseguenza che la previsione del termine contenuta nell'ultimo contratto assolve, nel contratto a tempo indeterminato in cui i vari contratti a tempo determinato si sono convertiti, la funzione del licenziamento, sicche e dallo spirare di tale termine che decorre quello (di sessanta giorni) previsto dall'art 6 della legge n 604 del 1966 per l'impugnazione del licenziamento. (V 4499/79, mass n 401003; (V 1365/76, mass n 380065; (Conf 1924/80, mass n 405551; (Conf 1017/79, mass n 397213).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)