Sez. L, Sentenza n. 3716 del 14/04/1987 (Rv. 452661 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - SUBORDINAZIONE - ELEMENTO DISTINTIVO PRINCIPALE - RAPPORTO CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE E CON LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE - ELEMENTI DISTINTIVI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - SUBORDINAZIONE - ELEMENTO DISTINTIVO PRINCIPALE - RAPPORTO CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE E CON LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE - ELEMENTI DISTINTIVI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*
Con riguardo alla distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il principale elemento distintivo è costituito dalla subordinazione, cioè dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro a prescindere dal nomen juris che le parti possano aver dato al rapporto; nel caso però in cui, per le particolari caratteristiche del rapporto, vi sia un'attenuazione del vincolo della subordinazione e sia riscontrabile una certa libertà del lavoratore nell'organizzazione del lavoro (come nel caso di effettuazione di prestazione di attività professionale di carattere intellettuale), soccorrono altri criteri sussidiari, quale l'oggetto della prestazione (che nel rapporto di lavoro subordinato è costituito dalle energie lavorative del dipendente, mentre nel rapporto di lavoro autonomo è rappresentato dal risultato della sua attività organizzata), l'esistenza, o meno, di un'organizzazione d'impresa, seppur in termini minimi, facente capo al lavoratore (che caratterizza il solo lavoro autonomo), l'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attività (che, nel caso di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro, e, nel caso di lavoro autonomo, sul lavoratore stesso). (V 3913/86, mass n 446749; (V 3011/85, mass n 440723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)