Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 11/02/2005 (Rv. 579824 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Sanzioni ex art. 76 D.Lgs. n. 507 del 1993 - Denuncia del contribuente - Originaria e di variazione - Procedura - Infedeltà - Accertamento in anno successivo al primo - Ammissibilità - Sanzione applicabile - Individuazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, sicché la scelta di non presentare per una annualità di imposta successiva alla prima una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Un siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con applicazione delle sanzioni comminate per il caso di denuncia infedele dal comma secondo dell'art. 76 - che al comma primo prevede invece sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione -: in tale ipotesi occorre semmai verificare, sulla base di un accertamento di fatto, se ricorra una "infedeltà della dichiarazione" ovvero una "omessa denuncia di variazione".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 64, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)