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Sez. 5, Sentenza n. 17932 del 06/09/2004 (Rv. 576794 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Accertamento annuale da parte dell'ente locale - Esclusione - Emissione della cartella esattoriale sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576794-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il complesso normativo risultante dagli artt. 70, 71 e 72 D.Lgs. n. 507 del 1993 non prevede alcun accertamento annuale della tassa, ma dispone che la stessa, in mancanza di una denuncia di variazione da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dell'ente locale, viene liquidata dai comuni sulla base dei ruoli dell'anno precedente (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata e respinto il ricorso del contribuente, in una fattispecie relativa all'iscrizione a ruolo della tassa per l'anno 1998, considerata corretta, dal giudice di merito, sulla base delle risultanze del ruolo relativo all'anno precedente, mai impugnato dallo stesso ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)