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Sez. 4, Sentenza n. 22147 del 11/02/2016 Ud. (dep. 26/05/2016) Rv. 266860 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione dei lavoratori - Lavoratore esperto - Esonero dall'obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266860-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)