Sez. 4, Sentenza n. 22147 del 11/02/2016 Ud. (dep. 26/05/2016) Rv. 266860 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione dei lavoratori - Lavoratore esperto - Esonero dall'obbligo - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)