Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 17/03/1999 (Rv. 524205 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Presentazione di memorie - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Al procedimento per regolamento di competenza, retto da autonoma e specifica disciplina in base agli artt. 47 e 49 cod. proc. civ., non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ.. Conseguentemente, non è consentito alle parti di replicare alle conclusioni del Procuratore Generale e le memorie depositate devono essere dichiarate inammissibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)