diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 17/03/1999 (Rv. 524205 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Presentazione di memorie - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524205-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Al procedimento per regolamento di competenza, retto da autonoma e specifica disciplina in base agli artt. 47 e 49 cod. proc. civ., non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ.. Conseguentemente, non è consentito alle parti di replicare alle conclusioni del Procuratore Generale e le memorie depositate devono essere dichiarate inammissibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)