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Sez. L, Sentenza n. 8097 del 27/08/1997 (Rv. 507213 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Presentazione di memorie ad opera degli avvocati delle parti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507213-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Al procedimento per regolamento di competenza, retto da autonoma e specifica disciplina in base agli artt. 47 e 49 cod. proc. civ., non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ. Conseguentemente, non è consentito alle parti di replicare alle conclusioni del procuratore generale e le memorie depositate devono essere dichiarate inammissibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)