Sez. 3, Ordinanza n. 18484 del 25/08/2006 (Rv. 593955 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Deposito di memorie non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La possibilità per tutte le parti d'illustrare con memoria le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione dall'articolo 375, ultimo comma, cod. proc. civ. nel termine di cui al successivo articolo 378, va riconosciuta anche nel procedimento per regolamento di competenza, giacché tale facoltà, non può essere esclusa in ragione della mera mancanza di una disposizione espressa anche in considerazione della mancanza di regole incompatibili al riguardo, tale non potendosi considerare l'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. che, nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni, si riferisce alla forma ed al tempo della replica all'altrui impugnazione, senza sottendere il divieto, per i soggetti già costituiti, di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)