Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 14/07/2000 (Rv. 538466 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero - Successiva presentazione di memorie - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI
Nel procedimento per regolamento di competenza, che non prevede la notificazione alle parti delle conclusioni del Procuratore Generale, resta preclusa la produzione di memorie difensive a norma degli artt. 375, seconda comma e 378 cod. proc. civ.. Conseguentemente la memoria stessa non può essere presa in esame, né possono essere vagliati ulteriori argomenti ivi trattati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)