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Sez. 3, Sentenza n. 36707 del 17/04/2014 Ud. (dep. 03/09/2014) Rv. 260175 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Parchi nazionali - Esercizio di attività venatoria - Reato di cui all'art. 30 L. n. 394 del 1991 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260175-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo sufficiente l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, in quanto l'art. 43, n. 2, della legge Regione Puglia n. 27 del 1998, che vieta di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dal confine dei parchi e delle riserve, purchè opportunamente tabellate, non è applicabile alle zone interne delle aree protette in cui l'imputato esercitava l'attività venatoria).

Riferimenti normativi: Legge 06/11/1991 num. 394 CORTE COST., Legge 06/11/1991 num. 394 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 06/11/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 02/11/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge 02/11/1992 num. 157 art. 21, Legge 02/11/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)