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Sez. 3, Sentenza n. 1528 del 28/04/1995 Cc. (dep. 06/06/1995) Rv. 202475 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Pubblico ministero - Mancata convalida entro 48 ore dalla trasmissione del verbale di sequestro da parte della P.G. - Conseguenze - Illegittima tardiva convalida da parte del P.M. - Istanza di riesame - Tribunale - Ordine di restituzione della cosa - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202475-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida

Nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla lettura del comma secondo dell'art. 355 cod. proc. pen. si evince che al pubblico ministero la norma conferisce due obblighi: convalidare il sequestro nei termini o restituire la cosa. Ne deriva che, trascorse inutilmente quarantotto ore dalla trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione della "res": qualora lo stesso non provveda nel suddetto tempo, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 cod. proc. pen., può avanzare istanza di restituzione. In alternativa, quando il pubblico ministero illegittimamente convalidi tardivamente il sequestro, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, in base all'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen., può presentare istanza di riesame, sulla quale il Tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma secondo dello stesso articolo e cioè ordinando la restituzione della cosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)