Sez. 3, Sentenza n. 4068 del 11/12/2002 Cc. (dep. 29/01/2003) Rv. 223595 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Omessa osservanza del termine di 48 ore - Effetti - Caducazione del sequestro - Obbligo conseguente di restituzione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In tema di sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'art. 355 cod. proc. pen. configura due obblighi alternativi del pubblico ministero: l'adozione del provvedimento di convalida del vincolo reale nel rispetto dei termini di legge (48 ore) o la restituzione della "res" all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio. L'omessa convalida del vincolo reale da parte del pubblico ministero nel rispetto del termine perentorio di quarantotto ore determina l'inefficacia del sequestro e, di conseguenza, l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)