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Sez. 1, Sentenza n. 2743 del 15/04/1997 Cc. (dep. 03/06/1997) Rv. 208017 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Decorrenza del termine - Restituzione dei beni - Convalida tardiva - Richiesta di riesame.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208017-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di sequestro operato dalla polizia, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 cod. proc. pen., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al GIP; mentre, quando il P.M., nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma del terzo comma dell'art. 355 cod. proc. pen., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma secondo dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)