Sez. 3, Sentenza n. 4693 del 21/07/1986 (Rv. 447408 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DISPOSTA DALLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - ESTENSIONE AI CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DISPOSTA DALLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - ESTENSIONE AI CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE.*
La proroga legale dei contratti agrari, disposta dalla legge n. 756 del 1964, non costituisce un prolungamento delle proroghe stabilite con la precedente legislazione. Pertanto, poiché l'art. 14 di tale legge dichiara prorogati i contratti esistente de iure al momento dell'entrata in vigore della stessa, la proroga non si applica ai contratti stipulati successivamente, per i quali viene riservata soltanto l'applicabilità delle norme sostanziali che disciplinano i contratti e le concessioni. (V 5349/79, mass n 401933; (V 5744/78, mass n 395539; (V 973/78, mass n 390311).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)