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Sez. L, Sentenza n. 5744 del 05/12/1978 (Rv. 395539 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA LEGALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 756 DEL 1964 - APPLICABILITA AI CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 23 SETTEMBRE 1964 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RINUNZIA ALLA PROROGA PATTUITA IN RELAZIONE AD UN CONTRATTO STIPULATO DOPO TALE DATA.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395539-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA LEGALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 756 DEL 1964 - APPLICABILITA AI CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 23 SETTEMBRE 1964 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RINUNZIA ALLA PROROGA PATTUITA IN RELAZIONE AD UN CONTRATTO STIPULATO DOPO TALE DATA.*

La proroga legale dei contratti agrari disposta dalla legge 15 settembre 1964 n 756 non costituisce prolungamento delle proroghe statuite dalle precedenti leggi n 244 del 1957 e n 765 del 1952. Pertanto, avendo il secondo comma dell'art 14 della legge del 1964 n 756 disposto la proroga dei contratti agrari esistenti alla data della sua entrata in vigore (23 settembre 1964), tale proroga non si applica ai contratti stipulati dopo questa data, i quali, peraltro, in virtu della disposizione contenuta nel successivo terzo comma dello stesso art 14, sono solo soggetti alla disciplina sostanziale contenuta nella legge 28 marzo 1957 n 244 (sulla proroga dei contratti agrari). Da cio consegue che un'eventuale rinunzia alla proroga apposta ad un contratto agrario stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n 756 del 1964 non opera per Mancanza di oggetto e che tale contratto finisce di operare alla sua scadenza convenzionale. (V 973/78, mass n 390311; (V 646/78, mass n 389979; (V 1534/77, mass n 385246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Legge 28/03/1957 num. 244, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)