Sez. L, Sentenza n. 5349 del 12/10/1979 (Rv. 401933 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO ALLA PROROGA DISPOSTA DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - CONTRATTI CONCLUSI SUCCESSIVAMENTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO ALLA PROROGA DISPOSTA DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - CONTRATTI CONCLUSI SUCCESSIVAMENTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756, concernente norme in materia di contratti agrari, proroga soltanto i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge (23 settembre 1964), mentre per i contratti conclusi successivamente si limita a stabilire l'applicabilita delle norme sostanziali che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957 n 244. (V 5744/78, mass n 395539; (V 973/78, mass n 390311; (V 646/78, mass n 389979; (V 1534/77, mass n 385246).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)