Sez. L, Sentenza n. 6185 del 20/06/1990 (Rv. 467854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - TARDIVITÀ DELLA RICHIESTA DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - TARDIVITÀ DELLA RICHIESTA DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFETTI.*
In caso di trasferimento del lavoratore comunicato senza contestuale specificazione dei motivi, il datore di lavoro ha l'Onere di provvedere alla specificazione stessa, a pena di inefficacia del provvedimento adottato - in applicazione analogica dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, che però non si estende alla disciplina della Forma del trasferimento, soggetta al principio generale di libertà, in difetto di contrarie previsioni specifiche, legali o contrattuali - solo se ne sia fatta richiesta (che può essere implicita nella denuncia, anche stragiudiziale del difetto o della genericità dei motivi, quali risultino dal provvedimento datoriale) dal lavoratore trasferito entro il prescritto termine perentorio (di otto giorni dalla comunicazione del trasferimento). Detto Onere deve essere assolto dal datore di lavoro entro i cinque giorni successivi alla richiesta, la cui eventuale tardività non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere tempestivamente eccepita dallo stesso datore di lavoro, per conseguire l'effetto liberatorio dall'Onere. (V 6400/87, mass n 454680; (V 4572/86, mass n 447408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)