Sez. 5, Sentenza n. 10663 del 03/08/2001 (Rv. 548747 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Domanda - Presupposti - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Efficacia ostativa alla domanda di rimborso - Condizioni e limiti - Dichiarazione in sanatoria ex art. 50 della legge 413 del 91- Rilevanza ai fini della legittima proposizione di domanda di rimborso - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 50 della legge n. 413 del 1991, ammettendo i contribuenti a presentare le dichiarazioni annuali omesse, e ricollegando, pertanto, all'intervenuto esercizio di tale facoltà l'effetto della rimozione di ogni vicenda sanzionatoria correlata alla pregressa violazione dell'obbligo di dichiarazione da parte dei contribuenti stessi, attribuisce a tale dichiarazione sostitutiva valenza analoga a quella riservata alla dichiarazione omessa, rendendone irrilevante la mancata, tempestiva presentazione, con la conseguenza che tale omessa presentazione è insuscettibile di determinare la perdita, a carico del contribuente, del diritto a far valere il credito d'imposta da lui assertivamente vantato nei confronti dell'erario, ex art. 30 d.P.R. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)