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Sez. L, Sentenza n. 886 del 02/02/1983 (Rv. 425641 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - GARANZIA DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - RIFERIMENTO ALL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425641-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - GARANZIA DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - RIFERIMENTO ALL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità, ravvisabile in ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento. Pertanto, l'indicata stabilità coincide attualmente, nella generalità dei casi, con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 della stessa all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, e si configura dalla data di entrata in vigore di detta legge, non avente efficacia retroattiva. (V 3918/82, mass n 421862; (V 3498/82, mass n 421481; (Conf 4768/82, mass n 422743; (Conf 4582/82, mass n 422548).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)