Sez. L, Sentenza n. 4582 del 12/08/1982 (Rv. 422548 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SUSSISTENZA.*
Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro, opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità; deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Per la generalità dei casi ciò coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300 essendo gli effetti attribuiti all'art. 18 con l'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604; ma la stabilità può realizzarsi ogni volta che siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni, collettive od individuali, che diano al prestatore di opera una tutela di pari intensità. (V 3861/81, mass n 414505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)