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Sez. L, Sentenza n. 3498 del 10/06/1982 (Rv. 421481 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL MEDESIMO - NOZIONE - TUTELA REALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421481-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL MEDESIMO - NOZIONE - TUTELA REALE - ESTREMI.*

La prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere durante il rapporto di lavoro, che sia assistito dalla garanzia di stabilità, tale dovendosi intendere quello regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, in via generale, va ora riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura, pubblica o privata, del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale, che consenta cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, così come previsto dall'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604, bensì la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970 n. 300, ma che può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili altre Disposizioni che comunque garantiscono la stabilità. (nella specie il principio è stato applicato a rapporto di lavoro con il Banco di Napoli). (Conf 2613/79, mass n 398941; (Conf 5208/77, mass n 388845).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)