Sez. U, Sentenza n. 10828 del 11/05/2006 (Rv. 588608 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia avente ad oggetto la contestazione da parte di un privato della tariffa applicata da un notaio per la stipula di un atto - Regime della giurisdizione anche successivamente alla caducazione dell'art. 33, comma secondo, del d.lgs. n. 80 del 1998 dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Contenuto meramente patrimoniale della causa intercorrente tra soggetti privati.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia tra un privato ed il notaio rogante, avente ad oggetto la contestazione della tariffa in concreto applicata per l'atto stipulato nell'interesse del primo, appartiene, anche nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma secondo, lett. c) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di causa avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente tra privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)