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Sez. U, Sentenza n. 13447 del 23/06/2005 (Rv. 582520 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Consorzio intercomunale gerente il servizio di erogazione dell'acqua potabile - Controversia promossa dall'utente per la restituzione di somme indebite pagate per effetto di aumenti deliberati dal consorzio rispetto alle tariffe CIPE - Regime della giurisdizione ex art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - Eliminazione del riferimento ai rapporti individuali di utenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Inerenza della controversia all'atto generale di aumento delle tariffe - Irrilevanza - Ragioni - Potere di disapplicazione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582520-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

La domanda con la quale l'utente di un servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile convenga in giudizio un consorzio intercomunale gerente il servizio, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccedenza ai limiti tariffari determinati dal CIPE e disposti con deliberazioni adottate dal Consorzio stesso, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, pur essendo venuta meno la previsione della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a rapporti individuali di utenza (che determinava la giurisdizione ordinaria nel vigore della norma prima della declaratoria di illegittimità), non è configurabile una giurisdizione esclusiva giustificata dall'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., secondo l'espressione usata dalla citata sentenza, bensì la giurisdizione ordinaria dalla stessa sentenza ripristinata per le controversie concernenti canoni, indennità e altri corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investa l'atto generale di aumento delle tariffe, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)