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Sez. 3, Sentenza n. 626 del 27/01/1979 (Rv. 396774 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396774-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONI.*

Ove fra due cause faccia difetto un rapporto di pregiudizialita, che ricorre solamente quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra, la sospensione di un processo in attesa della decisione dell'altro non e necessaria, ma facoltativa e il concederla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimita. (nella specie, la SC, enunciando il principio di cui alla massima, hanno ritenuto esatta la decisione di merito che aveva escluso il rapporto di pregiudizialita fra un giudizio di danni promosso dal conduttore contro il locatore e quello di sfratto per morosita introdotto dal secondo contro il primo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)