Sez. L, Sentenza n. 707 del 06/02/1982 (Rv. 418502 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - CARATTERE FACOLTATIVO - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - CARATTERE FACOLTATIVO - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e deve pertanto essere disposta solo quando la previa definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge o quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria, e quindi obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità. (V 626/79, mass n 396774; (Conf 3361/80, mass n 407153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)