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Sez. 2, Sentenza n. 901 del 15/02/1986 (Rv. 444433 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444433-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - PRESUPPOSTI.*

La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e deve, pertanto, essere disposta solo quando la previa definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge o quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria, e quindi obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in Sede di legittimità. (V 4710/84, mass n 436608; (V 0626/79, mass n 396774; (Conf 1408/83, mass n 426229; (Conf 707/82, mass n 418502; (Conf 3361/80, mass n 407153)9*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)