Sez. 4, Sentenza n. 15174 del 13/12/2017 Ud. (dep. 05/04/2018) Rv. 273247 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Totale assenza di sicurezza sul luogo di lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 35, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 47, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)