Sez. 4, Sentenza n. 1909 del 12/11/2025 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289142-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Comportamento abnorme del lavoratore - Esclusione - Responsabilità del datore di lavoro - Accertamento dei profili oggettivi e soggettivi della colpa - Necessità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione antinfortunistica, l'esclusione dell'abnormità del comportamento del lavoratore non importa l'automatica sussistenza della responsabilità del titolare della posizione di garanzia, dovendosi procedere, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa di
quest'ultimo, all'accertamento della regola cautelare violata e della cd. concretizzazione del rischio, nonché alla ricostruzione del nesso causale tra evento e condotta del garante, e dovendosi, infine, tener conto dei principi di autoresponsabilità del lavoratore e di affidamento del datore di lavoro.
Cod. Pen. art. 40 com. 1, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 42 com. 2, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)