Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud. (dep. 07/04/2009) Rv. 243208 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Comportamento negligente o imprudente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
La responsabilità del datore di lavoro per l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che si era messo alla guida di un carrello elevatore nonostante non rientrasse nelle sue mansioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35 com. 5 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)