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Sez. 4 - , Sentenza n. 5007 del 28/11/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275017 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Comportamento del lavoratore - Attivazione di un rischio eccentrico nell'ambito delle proprie mansioni - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275017-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)