Sez. 3, Sentenza n. 25141 del 27/11/2006 (Rv. 595482 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Il retratto agrario di cui all'art. 8, quinto comma, legge n. 590 del 1965 รจ esperibile qualora il proprietario non provveda alla notificazione del preliminare di vendita, ovvero quest'ultimo non sia - in mancanza di relativa sottoscrizione - riferibile ai promittenti venditori (o ad alcuni di essi), ovvero finora nel caso in cui, dopo una rituale "denuntiatio", il proprietario abbia alienato a terzi il fondo prima del decorso del termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)